Dal 23 ottobre 2026 un algoritmo non potrà più decidere al posto di una persona su valutazioni, mansioni, sanzioni e licenziamenti del personale scolastico: gli atti automatizzati saranno nulli. La norma che lo impone — l'articolo 41 del decreto legislativo n. 179 — contiene un dettaglio che pesa più degli altri: nemmeno il consenso del lavoratore può sanare il divieto. La tutela, in altre parole, non è contrattabile.
L'articolo 41 blinda la firma umana
Il decreto vieta di delegare in via esclusiva ai sistemi automatizzati le determinazioni su costituzione, modifica o risoluzione del rapporto di lavoro. La scelta conclusiva spetta a una persona fisica con potere decisionale effettivo e autonomo; un atto deciso solo da un software è nullo di diritto. La regola copre:
- assunzioni e contratti
- valutazione del servizio o delle prestazioni
- contestazioni e provvedimenti disciplinari
- licenziamenti
Screening automatico sì, decisione no
L'IA resta ammessa come assistente: può analizzare dati, suggerire soluzioni e svolgere la ricerca e la prima selezione delle candidature, anche quando questa comporta l'esclusione dai passaggi successivi. Il confine è netto. L'automazione lavora a monte, la determinazione finale resta a valle e richiede un essere umano che firma in autonomia.

Trasparenza, spiegazioni e sicurezza sul lavoro
Prima di attivare trattamenti automatizzati la scuola deve informare, come prevede l'articolo 1-bis del D.Lgs. 152/1997. Se una decisione sembra influenzata da un algoritmo, il lavoratore può chiedere un incontro con una persona in carne e ossa e ottenere una spiegazione comprensibile: quanto ha pesato il software e quali parametri sono stati inseriti.
L'articolo 42 collega l'IA alla sicurezza: se gli strumenti digitali cambiano ritmi e organizzazione del servizio, l'impatto deve entrare nella valutazione dei rischi dell'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008, con formazione adeguata. L'articolo 40 affida al Ministro per la pubblica amministrazione il coordinamento della formazione, coinvolgendo AgID, ACN, Conferenza Stato-Regioni, SNA e Formez PA.
Le fonti non concordano sulla data del decreto
Orizzonte Scuola indica il decreto legislativo n. 179 dell'8 ottobre; News Istruzione parla del 7 ottobre 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre. La discrasia non sposta l'entrata in vigore — 23 ottobre 2026 — ma potrebbe indicare quanto la cronaca stia correndo su un testo appena licenziato.
Cosa cambia per docenti e ATA
Dal 17 ottobre al 23 ottobre 2026 intercorrono sei giorni: chi ha un procedimento in corso potrebbe trovarsi presto davanti a regole nuove. L'implicazione più concreta è che le scuole non potranno coprire il vuoto con una firma di comodo del lavoratore. Per i dirigenti potrebbe significare dover tracciare chi ha verificato i dati suggeriti dal software; per docenti e ATA significa poter chiedere conto dei parametri usati. La differenza tra un assistente e un decisore, da qui in avanti, si misura su un foglio: chi ha firmato, e con quali dati davanti.






