Uno studente non ammesso alla classe successiva dopo gli esami di recupero ha diritto di leggere gli elaborati dei propri compagni. Il TAR Sicilia, con la sentenza 01476/2026, smonta l'argomento della scuola — la privacy dei minori — e stabilisce che la verifica della parità di trattamento è un diritto autonomo che prevale sulla riservatezza. Trasparenza garantita, però: non vittoria assicurata.
Il caso siciliano: dalla sospensione del giudizio all'accesso agli atti
Il contenzioso nasce nell'anno scolastico 2024/2025 in un Liceo Scientifico Statale. Uno studente di quarta superiore si vede sospendere il giudizio per insufficienze in italiano e latino: dopo le prove di recupero dell'agosto 2025, il Consiglio di Classe conferma le insufficienze e delibera la non ammissione al quinto anno. Lo studente chiede allora l'accesso procedimentale ai sensi della Legge 241/1990 per visionare verbali, griglie di valutazione, registri ed elaborati propri e dei compagni.
La scuola nega l'esibizione dei compiti e dei verbali degli altri alunni: impossibilità di garantire l'anonimato con pochi studenti in classe e prove a risposta aperta, assenza di utilità comparativa, tutela rafforzata dei minori. L'Avvocatura dello Stato aggiunge l'eccezione di tardività e la mancanza di interesse attuale. Il TAR respinge le obiezioni preliminari: l'accesso agli atti ha un'autonomia concettuale distaccata dalla sorte del giudizio principale, e la Pubblica Amministrazione non può valutare in anticipo se un documento sia "decisivo" o "utile" per la difesa.
Privacy dei minori: il bilanciamento si fa al momento della richiesta
Il cuore della sentenza è il rapporto tra riservatezza e difesa. Il bilanciamento va fatto guardando all'età dei soggetti al momento della richiesta di accesso, non a quello di svolgimento della prova: nel caso concreto i controinteressati erano ormai maggiorenni o vicini ai 18 anni, circostanza che affievolisce la tutela rinforzata prevista per i minori. Le difficoltà tecniche nell'anonimizzare non giustificano un diniego: la scuola consegnerà la documentazione oscurando solo i dati identificativi. Il TAR ha annullato il diniego, ordinando l'esibizione entro 30 giorni e condannando l'amministrazione a 1.000 euro di spese.

Il rovescio della medaglia: quando il merito non si ribalta
Ottenere l'accesso non significa vincere il ricorso. Il TAR Emilia-Romagna, Sezione Prima, ha respinto l'istanza cautelare e poi dichiarato improcedibile il ricorso di uno studente del quinto anno di un liceo scientifico di Forlì, indirizzo scienze applicate, non ammesso alla Maturità il 6 giugno 2024. Il ragazzo aveva impugnato il tabellone di non ammissione, la comunicazione dei voti e il verbale dello scrutinio, contestando anche la mancata attivazione dei corsi di recupero dopo il primo trimestre e la disparità di trattamento: 11 alunni con insufficienze, un solo escluso.
Contro il ricorso si sono costituiti il liceo, il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale. Il Consiglio di classe ha documentato una carriera difficile per tutti gli anni del liceo, con scarso impegno, assenze al 20% del monte ore — in alcuni casi giudicate strumentali a sottrarsi alle verifiche — e mancata consegna dei compiti. All'udienza del 27 maggio 2026 il difensore ha dichiarato l'interesse venuto meno, perché il ragazzo aveva superato l'esame nel 2025: ricorso improcedibile, con condanna del ricorrente a 1.000 euro di spese.
Cosa cambia per studenti e famiglie
Lette insieme, le due pronunce delineano un sistema coerente. Il TAR è rigoroso nel merito — la valutazione resta del Consiglio di classe, e un'assenza al 20% pesa più di un confronto numerico — ma altrettanto rigoroso nel garantire lo strumento per verificare che quel merito sia stato esercitato in modo uniforme.
Il calcolo aiuta: su 11 studenti con insufficienze, l'esclusione ha colpito 1 solo, cioè circa il 9% del gruppo. Un rapporto che da solo non dimostra la disparità, ed è esattamente il tipo di verifica che solo l'accesso agli elaborati può rendere possibile.
Per studenti e famiglie la conseguenza pratica è che la richiesta ex Legge 241/1990 vive di vita propria: può essere accolta anche quando i termini per impugnare la bocciatura sono scaduti. Il conto finale è identico in entrambi i casi — 1.000 euro — ma in uno lo paga la scuola, nell'altro lo studente. Il discrimine non è la forza del sospetto: è la capacità di documentarlo.


