TAR, accesso agli atti: il bocciato vede i compiti dei compagni

Uno studente non ammesso alla classe successiva dopo gli esami di recupero ha diritto di leggere gli elaborati dei propri compagni. Il TAR Sicilia, con la sentenza 01476/2026, smonta l'argomento della scuola — la privacy dei minori — e stabilisce che la verifica della parità di trattamento è un diritto autonomo che prevale sulla riservatezza. Trasparenza garantita, però: non vittoria assicurata.

Il caso siciliano: dalla sospensione del giudizio all'accesso agli atti

Il contenzioso nasce nell'anno scolastico 2024/2025 in un Liceo Scientifico Statale. Uno studente di quarta superiore si vede sospendere il giudizio per insufficienze in italiano e latino: dopo le prove di recupero dell'agosto 2025, il Consiglio di Classe conferma le insufficienze e delibera la non ammissione al quinto anno. Lo studente chiede allora l'accesso procedimentale ai sensi della Legge 241/1990 per visionare verbali, griglie di valutazione, registri ed elaborati propri e dei compagni.

La scuola nega l'esibizione dei compiti e dei verbali degli altri alunni: impossibilità di garantire l'anonimato con pochi studenti in classe e prove a risposta aperta, assenza di utilità comparativa, tutela rafforzata dei minori. L'Avvocatura dello Stato aggiunge l'eccezione di tardività e la mancanza di interesse attuale. Il TAR respinge le obiezioni preliminari: l'accesso agli atti ha un'autonomia concettuale distaccata dalla sorte del giudizio principale, e la Pubblica Amministrazione non può valutare in anticipo se un documento sia "decisivo" o "utile" per la difesa.

Privacy dei minori: il bilanciamento si fa al momento della richiesta

Il cuore della sentenza è il rapporto tra riservatezza e difesa. Il bilanciamento va fatto guardando all'età dei soggetti al momento della richiesta di accesso, non a quello di svolgimento della prova: nel caso concreto i controinteressati erano ormai maggiorenni o vicini ai 18 anni, circostanza che affievolisce la tutela rinforzata prevista per i minori. Le difficoltà tecniche nell'anonimizzare non giustificano un diniego: la scuola consegnerà la documentazione oscurando solo i dati identificativi. Il TAR ha annullato il diniego, ordinando l'esibizione entro 30 giorni e condannando l'amministrazione a 1.000 euro di spese.

Documenti di valutazione e fascicoli scolastici su una scrivania in ufficio scolastico, simbolo della trasparenza e del diritto di accesso
Il diritto di accesso agli atti scolastici garantisce trasparenza nei criteri di valutazione e nelle decisioni didattiche.

Il rovescio della medaglia: quando il merito non si ribalta

Ottenere l'accesso non significa vincere il ricorso. Il TAR Emilia-Romagna, Sezione Prima, ha respinto l'istanza cautelare e poi dichiarato improcedibile il ricorso di uno studente del quinto anno di un liceo scientifico di Forlì, indirizzo scienze applicate, non ammesso alla Maturità il 6 giugno 2024. Il ragazzo aveva impugnato il tabellone di non ammissione, la comunicazione dei voti e il verbale dello scrutinio, contestando anche la mancata attivazione dei corsi di recupero dopo il primo trimestre e la disparità di trattamento: 11 alunni con insufficienze, un solo escluso.

Contro il ricorso si sono costituiti il liceo, il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale. Il Consiglio di classe ha documentato una carriera difficile per tutti gli anni del liceo, con scarso impegno, assenze al 20% del monte ore — in alcuni casi giudicate strumentali a sottrarsi alle verifiche — e mancata consegna dei compiti. All'udienza del 27 maggio 2026 il difensore ha dichiarato l'interesse venuto meno, perché il ragazzo aveva superato l'esame nel 2025: ricorso improcedibile, con condanna del ricorrente a 1.000 euro di spese.

Cosa cambia per studenti e famiglie

Lette insieme, le due pronunce delineano un sistema coerente. Il TAR è rigoroso nel merito — la valutazione resta del Consiglio di classe, e un'assenza al 20% pesa più di un confronto numerico — ma altrettanto rigoroso nel garantire lo strumento per verificare che quel merito sia stato esercitato in modo uniforme.

Il calcolo aiuta: su 11 studenti con insufficienze, l'esclusione ha colpito 1 solo, cioè circa il 9% del gruppo. Un rapporto che da solo non dimostra la disparità, ed è esattamente il tipo di verifica che solo l'accesso agli elaborati può rendere possibile.

Per studenti e famiglie la conseguenza pratica è che la richiesta ex Legge 241/1990 vive di vita propria: può essere accolta anche quando i termini per impugnare la bocciatura sono scaduti. Il conto finale è identico in entrambi i casi — 1.000 euro — ma in uno lo paga la scuola, nell'altro lo studente. Il discrimine non è la forza del sospetto: è la capacità di documentarlo.

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