Supplenze docenti 2026/2027: nuove regole su rinunce e scorrimenti

Da quest'anno una scuola con una cattedra libera non può nominare il supplente e basta: deve prima dimostrare, report SIDI alla mano, che in provincia non esiste più un aspirante nominabile per quel tipo di contratto. È il cuore della Nota n. 23352 del 10 settembre 2026, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha precisato le procedure di assegnazione delle supplenze per il 2026/2027, dando seguito all'incontro dell'8 settembre con le strutture territoriali. Più autonomia alle singole scuole, quindi, ma anche un passaggio di controllo in più prima di ogni nomina.

Posti residui: dalle province alle scuole

Quando un turno di nomina provinciale si chiude senza coprire tutte le cattedre, perché gli aspiranti GPS si sono esauriti, la competenza passa alle singole istituzioni scolastiche. Gli Uffici scolastici territoriali devono comunicare i posti residui al termine di ogni turno, e le scuole li coprono tramite lo scorrimento delle graduatorie di istituto. La velocità della comunicazione è la condizione per avviare le lezioni in tempo. Il punto, però, non è solo organizzativo: la comunicazione dei posti residui è il momento in cui il bacino provinciale viene dichiarato esaurito. Da lì in poi la scuola può usare solo le graduatorie d’istituto, quindi ogni ritardo non allunga soltanto l’attesa, ma tiene ferma una cattedra che non può essere coperta da nessun altro canale previsto dalla Nota.

La verifica obbligatoria su SIDI

Per le disponibilità che emergono dopo i turni già avviati, l'iter è più articolato. Prima di conferire la supplenza la scuola estrae un report dal percorso SIDI > Fascicolo Personale Scuola > Informatizzazione Nomine Supplenze e controlla se restano aspiranti nominabili a livello provinciale, distinguendo per tipologia di contratto: 31 agosto, 30 giugno intero o spezzone.

Qui il calcolo è decisivo: il report non chiede genericamente “ci sono aspiranti?”, ma distingue tra tre tipologie contrattuali. Poiché una cattedra 18/18 ore settimanali è l’intero orario e uno spezzone è una parte inferiore, la verifica va fatta sulla tipologia esatta. Ne segue che la scuola non può trattare le tre fattispecie come un unico bacino: il controllo su SIDI deve essere allineato al contratto da attribuire.

Gli esiti possibili sono due:

Aula scolastica italiana moderna vuota con banchi in legno e lavagna, simbolo delle nuove procedure di supplenze docenti
Le nuove regole del 2026/2027 introducono maggiori controlli amministrativi nell'assegnazione delle supplenze scolastiche.
  • se non risultano aspiranti provinciali, la scuola assegna direttamente la supplenza scorrendo le graduatorie d'istituto;
  • se risultano aspiranti provinciali, la scuola non nomina: segnala la disponibilità all'Ufficio territoriale, che procede con le operazioni di competenza.

Rinunce: si applicano le stesse regole

Il chiarimento più rilevante riguarda i posti già assegnati e poi liberati da una rinuncia. Il Ministero stabilisce che vanno trattati esattamente come le disponibilità sopravvenute. Anche in questo caso la verifica preventiva su SIDI è obbligatoria: nessuna riassegnazione diretta a un candidato di istituto senza aver prima accertato l'esaurimento delle GPS.

Per il precario in graduatoria d’istituto, quindi, la rinuncia non è una scorciatoia automatica: se il report SIDI segnala aspiranti provinciali, la pratica esce dalla scuola e torna all’Ufficio territoriale. Il posto può restare nella stessa provincia, ma cambia il soggetto che lo assegna.

Bologna: la procedura applicata in autotutela

Un caso concreto arriva dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Bologna, che l'11 settembre 2026 ha pubblicato un provvedimento di rettifica (protocollo n. 16705) sulle nomine GPS di sostegno nella secondaria di II grado (ADSS). Alcune disponibilità assegnate non erano effettivamente fruibili: l'Ufficio ha annullato le nomine su quelle sedi e riassegnato i docenti incrociando i posti tornati liberi dopo le rinunce con le 150 preferenze espresse in domanda, nel rispetto dell'ordine di graduatoria. Gli incarichi possono essere cattedre da 18/18 ore settimanali o spezzoni, con contratto fino al 30 giugno 2027 e decorrenza giuridica ed economica dalla presa di servizio. Contro l'atto è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Qui le fonti divergono nella cornice, non nell’esito: la Nota 23352 parla di disponibilità sopravvenute e rinunce; il provvedimento di Bologna parla di errore materiale e disponibilità non effettivamente fruibili. In entrambi i casi la risposta è la stessa — annullare le nomine non sostenibili e riassegnare secondo graduatoria — ma il caso bolognese mostra che l’autotutela può essere innescata anche da un disallineamento tra posti comunicati e posti reali, non solo dalla rinuncia. Le 150 preferenze diventano così il filtro con cui l’Ufficio incrocia i posti tornati liberi, mentre l’ordine di graduatoria resta il criterio di priorità.

Cosa cambia per chi attende una nomina

Letta insieme alla prassi di Bologna, la Nota dice qualcosa che nessuna delle due fonti esplicita: l'autonomia delle scuole scatta solo dopo che l'Ufficio ha "liberato" il posto. Se la verifica su SIDI restituisce aspiranti provinciali, la pratica torna all'Ambito territoriale e i tempi si allungano. Per i precari è un'indicazione operativa: nei giorni successivi a un turno conviene monitorare l'albo dell'Ufficio territoriale, non solo le convocazioni della singola scuola.

Mettendo insieme Nota e Bologna, il lettore vede due controlli separati: la scuola verifica SIDI; l’Ufficio incrocia rinunce e 150 preferenze. Per chi aspetta, questo significa che la propria posizione può essere definita non solo dalla convocazione della scuola, ma anche da un provvedimento dell’Ufficio territoriale. Ed è la stessa rigidità del controllo a spiegare perché, come a Bologna, le rettifiche in autotutela restino frequenti nelle prime settimane di settembre.

Fonti

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