Il diritto di sciopero dei dirigenti scolastici cambia pelle. Il 15 settembre 2026, nella sede dell'ARAN, si è aperto il tavolo per una disciplina più specifica dei servizi minimi essenziali, con la richiesta di disdetta dell'Accordo del 26 maggio 1999 che ancora regola la sostituzione del capo d'istituto in caso di adesione allo sciopero.
Cosa prevedeva l'accordo firmato 27 anni fa
L'articolo 3, comma 4, dell'intesa stabilisce che «in caso di adesione allo sciopero del capo d'istituto, le relative funzioni aventi carattere di essenzialità e di urgenza saranno svolte, nell'ordine, dal vicario, da uno dei collaboratori o dal docente più anziano d'età in servizio». L'accordo nasce in attuazione della legge 146/1990, quella sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali: tra il 1999 e oggi sono passati 27 anni, un arco in cui la dirigenza scolastica ha ottenuto un riconoscimento giuridico che all'epoca non esisteva.

La richiesta della UIL Scuola e il nodo economico
Per la UIL Scuola l'intesa è superata: lo sciopero dei dirigenti non ha mai avuto ricadute reali sull'utenza, diventando uno strumento di rivendicazione sindacale poco efficace. Servono regole come quelle già applicate ad altre dirigenze dei servizi indispensabili, dalla sanità alle Funzioni centrali. Sul tavolo anche la perequazione economica con le altre dirigenze pubbliche. Hanno partecipato Andrea Codispoti e Rosa Cirillo.
Cosa cambia per i capi d'istituto
Fino all'eventuale revisione, chi aderisce allo sciopero continuerà a lasciare le funzioni urgenti al vicario, a un collaboratore o al docente più anziano in servizio. Non è un automatismo: l'ARAN trasmetterà la disdetta alla Commissione di Garanzia, l'autorità che vigila sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, e solo il suo via libera potrà aprire a regole nuove. Per la categoria la posta in gioco è duplice: una disciplina coerente con il ruolo dirigenziale e la perequazione economica alle altre dirigenze pubbliche.






