Cassazione: uscita anticipata per mancanza di sostegno è discriminazione

Mandare a casa ogni giorno un bambino con disabilità alle 14:30 mentre i compagni restano fino alle 16 non è un aggiustamento organizzativo: è discriminazione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 23363/2026, depositata il 16 luglio 2026, accogliendo il ricorso di una famiglia contro una scuola dell’infanzia paritaria che riduceva l’orario scolastico di un alunno con disturbo dello spettro autistico perché le ore di sostegno assegnate non coprivano l’intera giornata.

Il caso e i due gradi di giudizio

La vicenda risale all’anno scolastico 2019/2020. Un bambino riconosciuto come disabile grave ai sensi della legge 104 veniva fatto uscire ogni giorno alle 14:30, mentre la campanella per tutti gli altri suonava alle 16:00. La scuola giustificava l’uscita anticipata con due argomenti: il comportamento dell’alunno, senza un supporto adeguato, avrebbe potuto creare pericoli per sé e per i compagni; inoltre, l’orario ridotto sarebbe stato coerente con le ore di sostegno e assistenza indicate nel piano educativo individualizzato (PEI).

Nel 2023 il Tribunale di Treviso diede ragione alla famiglia, condannando la scuola a versare 10.000 euro di risarcimento per danno non patrimoniale e ordinando di non ripetere la condotta discriminatoria. La Corte d’Appello di Venezia, però, ribaltò la decisione: la frequenza ridotta – dissero i giudici – trovava fondamento nel PEI e nelle condizioni cliniche del bambino, e i genitori avrebbero dovuto contestare l’insufficienza delle ore di sostegno davanti al giudice amministrativo, non a quello civile.

La Cassazione: è l’organizzazione che si adatta al bambino, non il contrario

La Suprema Corte ha demolito quel ribaltamento. Una deroga all’orario pieno può essere ammessa soltanto in casi eccezionali, quando esistano ragioni cliniche certificate e disposte nell’interesse esclusivo del minore. La scuola non può decidere autonomamente di ridurre la frequenza per gestire comportamenti problematici né, tantomeno, per sopperire a una carenza di personale. «È l’organizzazione che deve essere adattata all’alunno, non viceversa», si legge nella sentenza.

Aula di scuola dell'infanzia italiana vuota e luminosa con banchi colorati e luce pomeridiana, inclusione scolastica
La Cassazione: l'uscita anticipata per mancanza di sostegno è discriminazione, anche in assenza di intenzionalità.

Far uscire sistematicamente il bambino prima degli altri significa privarlo non solo delle attività didattiche ma anche delle occasioni di relazione, gioco e socializzazione che continuano fino alla fine della giornata. La Cassazione lo dice con una formula che farà scuola: «Il tempo è anche occasione, ossia variabile didattica viva, capace di incidere profondamente sulla qualità degli apprendimenti e sul benessere dell’intera classe».

L’insegnante di sostegno non è un badante né un sorvegliante

Un punto centrale della sentenza riguarda il ruolo del docente di sostegno. La Corte chiarisce che non può essere considerato il “sorvegliante speciale” dell’alunno con disabilità. È un docente contitolare della classe, partecipa alla progettazione educativa per tutti gli studenti. La sua assenza in una parte dell’orario, quindi, non può tradursi automaticamente nell’impossibilità per il bambino di restare a scuola.

Il PEI non può comprimere il diritto all’istruzione

La Cassazione mette in guardia anche sull’uso del PEI: non può diventare uno strumento per comprimere il diritto fondamentale all’istruzione e all’inclusione. Se le ore di sostegno previste sono insufficienti, tocca all’amministrazione intervenire per garantire le risorse necessarie. Il fatto che i genitori non abbiano impugnato il piano non trasforma una carenza organizzativa in una scelta legittima. Il principio vale anche per le scuole paritarie, che svolgono un servizio pubblico e sono vincolate agli stessi obblighi di inclusione di quelle statali.

La pronuncia fissa un confine netto: una scuola non può scaricare sull’alunno fragile i vuoti del proprio organico. Il tempo pieno di un bambino con disabilità non è un optional subordinato alla disponibilità del personale, ma un diritto che l’intero sistema deve garantire.

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