Alle 23:59 di oggi, 23 luglio, si chiude la finestra per le domande di assegnazione provvisoria dei docenti per il 2026/27. La scadenza porta con sé un groviglio di vincoli, tetti alle preferenze e passaggi obbligati che, se ignorati, possono invalidare l’istanza. Gli errori, però, non sono senza rimedio: la normativa prevede reclami e ricorsi, ma solo se attivati nei tempi e nelle forme corrette.
Vincolo triennale e 15-20 preferenze: i paletti del CCNI
Il nuovo Contratto collettivo nazionale integrativo 2025‑2028, firmato al Ministero il 10 luglio 2026, fissa limiti precisi. Per la scuola dell’infanzia e primaria si possono esprimere al massimo 20 preferenze; per la secondaria di primo e secondo grado il tetto scende a 15. Ogni preferenza può indicare una singola scuola oppure un ambito sintetico (comune, distretto o provincia).
Il vincolo più restrittivo è quello triennale: i docenti immessi in ruolo a partire dall’anno scolastico 2023/24 (quindi anche le assunzioni 2024/25, 2025/26 e 2026/27) devono restare nella scuola di titolarità per tre anni, compreso l’anno di prova. La mobilità verso un’altra provincia è ammessa soltanto per ricongiungimento familiare (coniuge, figli, genitori, conviventi) o per assistenza a persone con disabilità grave (legge 104/1992). Dentro la provincia, invece, l’assegnazione resta possibile. Per avere un ordine di grandezza, i decreti autorizzativi degli ultimi tre anni hanno messo a disposizione 45.124 posti nel 2024/25, 48.504 nel 2025/26 (di cui 13.860 sul sostegno) e 46.642 per il 2026/27. Sommando queste cifre si superano 140 mila unità; anche considerando le mancate coperture, la platea dei docenti vincolati è imponente.
Le domande dei docenti sono state attivate il 10 luglio alle ore 15:00 e si chiudono stasera. Gli Uffici scolastici territoriali potranno gestire le assegnazioni dal 28 luglio, con operazioni da concludere entro il 24 agosto. Per il personale ATA, la finestra va dal 23 luglio al 4 agosto (termine operazioni 31 agosto), con domanda in formato cartaceo.

L’ordine giusto delle preferenze e gli allegati da non dimenticare
Un errore frequente riguarda la sequenza delle scelte. Il codice provinciale, se inserito, va sempre come ultima preferenza, altrimenti annulla tutte le indicazioni successive. La stessa regola vale per il comune: se precede le singole scuole puntuali, queste vengono ignorate. Chi chiede il ricongiungimento deve indicare come prima scelta il comune di ricongiungimento (o il distretto sub‑comunale) ed è obbligato a inserirlo anche quando esprime preferenze per altri comuni della provincia.
Gli allegati vanno caricati su Istanze Online nella sezione “Gestione allegati”. Per il ricongiungimento ai figli è necessario il modulo relativo alle esigenze di famiglia. Il punteggio per il comune di ricongiungimento (6 punti) è riconosciuto solo se i familiari di riferimento vi risiedono anagraficamente da almeno tre mesi alla data di scadenza della domanda; per un figlio di 3 anni spettano ulteriori 5 punti. Nessun allegato va firmato: i docenti di ruolo sono già identificati dal sistema. Per guidare la compilazione, il professor Lucio Ficara ha pubblicato sei video tutorial sulla pagina di Tecnica della Scuola.
Errori già commessi? Reclami, ricorsi e la diretta delle 15
Cosa succede se ci si accorge di aver sbagliato? La procedura non è bloccata per sempre. È possibile presentare reclami e ricorsi, contestando errori materiali, mancato riconoscimento di precedenze o punteggi. Le modalità saranno approfondite oggi pomeriggio, alle 15:00, nella diretta di Tecnica della Scuola con Isetta Barsanti Mauceri, esponente del Sidels (Società italiana di diritto e legislazione scolastica). La trasmissione sarà disponibile anche sui canali Facebook e YouTube della testata.
Per chi ha già inoltrato la domanda, la partita non finisce qui: le verifiche degli Uffici scolastici entreranno nel vivo dal 28 luglio. Per chi invece deve ancora premere “invia”, la serata di oggi è l’ultima occasione utile prima del prossimo anno scolastico.






