Il personale scolastico, cioè insegnanti, personale educativo ed ATA, ha la facoltà di partecipare alla “mobilità annuale”, ovvero la possibilità di prestare servizio, per un anno, in una scuola differente da quella di titolarità, secondo due differenti istituti: assegnazioni provvisorie e utilizzazioni. Queste due tipologie di movimento sono differenti dal vero e proprio trasferimento, in quanto sono solo dei provvedimenti provvisori, che non comportano un cambio di titolarità sulla sede presso cui si lavora.
La mobilità annuale, anche se rappresenta solo una misura temporanea, può essere intesa come una soluzione utile nel caso in cui non venga accolta una richiesta di trasferimento, ma al contempo si necessita di avvicinarsi a casa con il lavoro. Il 28 giugno 2018 è stata firmata l’ipotesi di contratto integrativo mirata a regolamentare la mobilità annuale del 2018/2019. Ma cosa si intende per assegnazioni provvisorie e utilizzazioni? Quali sono le differenze? Facciamo chiarezza su questi due strumenti che per quanto simili, discernono per alcuni elementi.
Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni: similitudini e differenze
Le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni perseguono lo stesso scopo, cioè quello di attuare “la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curricolari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati”, come recitato dall’articolo 1 comma 4 del CCNI (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo). Ma per quanto simili sono anche molto differenti:
- L’Utilizzazione è volta a qualificare il rimpiego qualificato del personale in sovrannumero o in esubero. Il personale soprannumerario o comunque senza sede definitiva, può richiedere lo spostamento ad un altro ruolo d’insegnamento o potenziamento, a patto che abbia i requisiti necessari.
- Le assegnazioni provvisorie sono volte a soddisfare le esigenze straordinarie del personale scolastico. Per motivi ad esempio di necessità familiare, un docente può richiedere di essere assegnato provvisoriamente presso un istituto più vicino a casa. Anche in questo caso si può fare richiesta per un ruolo differente da quello di titolarità, se in possesso dei titoli e dei requisiti necessari.
Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni: requisiti necessari
Gli strumenti si differenziano dunque per le modalità di utilizzo, e per i requisiti necessari ad accedervi. La domanda di utilizzazione è possibile per docenti che:
- Siano in soprannumero sull’organico di titolarità.
- Siano trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata o d’ufficio e intenzionati ad essere utilizzati nella scuola di ex-titolarità.
- Abbiano avuto una sede di titolarità non richiesta o restituiti al ruolo oltre il termine di presentazione della domanda di mobilità.
- Abbiano ottenuto il mantenimento di servizio richiesto con contratto part-time e al ritorno non abbiano trovato disponibile il posto di titolarità precedente.
- Appartengano a ruoli in esubero e richiedano di essere utilizzati per altri ruoli.
- Siano titolari di insegnamento curriculari e chiedano di essere utilizzati su sostegno per lo stesso ruolo o differente.
- Siano docenti di scuola primaria e richiedano di essere utilizzati presso il posto d’insegnamento in lingua straniera.
Per le assegnazioni provvisorie invece bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti: gravi motivi di salute certificati; dover prestare assistenza a parenti in seria disabilità; ricongiungimento al nucleo familiare.
La Valutazione dei Titoli
La valutazione dei titoli dei richiedenti viene effettuata considerando quelli ottenuti entro il termine previsto per la presentazione della domanda, come regolamentato dal CCNI. Per la domanda di utilizzazione vengono considerate: l’anzianità di servizio; le esigenze familiari; titoli generali. Per la domanda di assegnazione vengono valutate prettamente le esigenze familiari, con l’attribuzione ad esempio di un maggior numero di punti se i figli o gli affidati da sostenere siano inferiori ai 18 anni o siano gravemente disabili. A parità di punteggio prevale chi ha maggiore età anagrafica.